Serie A
Settima giornata di andata, gare dell’8-9 novembre 2025
TRAPANI SHARK. Ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (sirena fine gara, sostituzioni, time out non udibile) [art. 40,1a RG]
S. BERNARDO CANTÙ. Ammenda di Euro 4.000,00 per comportamento atto a turbare il regolare svolgimento della gara (uso di fischietti) nonostante l’invito rivolto al pubblico a desistere da tale comportamento e per offese e minacce collettive e frequenti nei confronti di un tesserato ben individuato [art. 27,3b RG, art. 27,4bd RG, art. 27,5bd RG rec., art. 24,4 RG, art. 28,3 RG]
Serie A2
Decima giornata di andata, gare dell’8-9 novembre 2025
UNICUSANO AVELLINO. Si diffida la società a rendere perfettamente funzionante il tabellone elettronico (si resettava e sparivano i dati, con conseguente interruzione della gara per 3 minuti, per consentire il ripristino della situazione)
Serie A1F
Sesta giornata, gare dell’8 novembre 2025
LOGIMAN BRONI. Ammenda di Euro 875,00 per offese collettive frequenti agli arbitri per tutta la durata della gara, anche ispirate a discriminazione di genere, da parte dei sostenitori al seguito [art. 27,4bd RG, art. 28,4 RG, art. 24,2b RG]
MARCELLO CESTARO (presidetente FAMILA WUBER SCHIO). Inibizione determinata dal 10/11/2025 al 23/11/2025 per comportamento non regolamentare espresso platealmente e con violenza, con l’aggravante del rivestire la carica di Presidente della Società (durante il secondo quarto protestava avverso le decisioni arbitrali spostando la transenna e colpendo con dei pugni il tavolo degli UDC) [art. 35,1c RG, art. 21,5a RG]
MARIELLA SANTUCCI (atleta UMANA REYER VENEZIA). Squalifica tesserato per 1 gara per comportamento non regolamentare, espresso in modo plateale e tendente a fomentare la reazione del pubblico,tenuto conto della circostanza attenuante dell’ aver reagito ad un fatto ingiusto, quale le offese ricevute dal pubblico locale. [art. 33,4b RG, art. 33,4c RG,art. 21,4a RG]
FAMILA WUBER SCHIO. Ammenda di Euro 641,00 per offese (anche con cori) collettive frequenti da parte dei tifosi locali, rivolte contro un’atleta avversaria e per comportamento atto a turbare il regolare svolgimento della gara (dopo i fischi arbitrali, durante la gara, venivano proiettate a schermo le immagini delle azioni di gioco) [art. 27,4bd RG, art. 28,4 RG, art. 24,2b RG, art. 27,3 RG]
Fonte: FIP