I provvedimenti del Giudice Sportivo di Serie B Nazionale dopo il trentunesimo turno (dodicesima di ritorno) del campionato:

 

 ORASI’ RAVENNA ammenda di Euro 266.00 per offese collettive frequenti del pubblico locale verso gli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art.
24,4 RG]


 PALLACANESTRO ROSETO ammenda di Euro 333.00 per offese collettive frequenti del pubblico al seguito, verso gli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]


 MALVIN SANT’ANTIMO ammenda di Euro 300.00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (il pubblico locale
durante l’esecuzione dell’inno nazionale facevo uso di un clacson ; in altra occasione, utilizzava un laser puntato contro i giocatori della squadra ospite , che provocava la momentanea interruzione della gara per ca. 30 secondi) [art. 27,3 RG]


MALVIN SANT’ANTIMO Si diffida la società a ripristinare la piena efficienza degli spogliatoi (segnalazione di mancanza di acqua calda) [art. 21 RE Gare]

 BASKET JESI ACADEMY ammenda di Euro 333.00 per offese collettive frequenti del pubblico locale agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG

 NPC RIETI SPORTHUB ammenda di Euro 333.00 per per offese collettive frequenti da parte dei tifosi locali, rivolte agli arbitri [art.
27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]


 NPC RIETI SPORTHUB ammenda di Euro 250.00 per presenza di persona non autorizzata ,che durante l’ intervallo entrava sul terreno di gioco protestando avverso l’operato arbitrale [art. 38,1g RG rec.]


 CHIETI BASKET 1974 Il Giudice Sportivo Nazionale

– ricevuta dal Settore Agonistico la comunicazione del 01/03/25 relativa alla rinuncia della Società Chieti Basket ’74 (codice FIP 055508) alla Gara del 02/03/25 con la Società Fabriano per il campionato di Serie B Maschile 2024/2025

– considerato che tale rinuncia è stata comunicata in data 01/03/25 e quindi oltre le 48h prima della gara; 

– considerato quanto disposto dall’ art. 16 comma 1 del R.E. Gare

– Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare – in forza del quale la rinuncia a 2 gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal campionato P.Q.M.

– dichiara la Società Chieti Basket ’74 (codice FIP 055508) rinunciataria alla partecipazione al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2024/2025 conservando il diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione.

– annulla l’omologazione di tutte le partite fin qui disputate come previsto dal citato art. 16 comma 1 del R.E. Gare;

– infligge l’ammenda di Euro 12.000,00 pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi art 8.2, così come previsto dall’art. 56 comma 2 R.G.

– infligge altresì all’ Amministratore Unico Sig. Antonino Garofalo il provvedimento di inibizione per mesi 3 fino al 05/06/25 come previsto dall’art. 44 R.G.

– trasmette gli atti al Comitato Regionale Abruzzo per i provvedimenti di competenza;

– dispone , altresì, la trasmissione degli atti all’ Ufficio Tesseramenti per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA ai sensi dell’art. 21 R.E. Tess. e dell’art. 56 comma 2 R.G.


Non si assumono ulteriori provvedimenti [art. 56,22RG,art. 44 RG; art. 16 comma 1 RE Gare; art. 21 RETess. ]

Fonte: legapallacanestro.com